(1) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 32/bis (Fondo bilaterale di solidarietà
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dagli articoli 19 e 22 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene il fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale, in funzione dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.
2. Tale fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale può essere anche integrato con fondi strutturali europei con destinazione territoriale.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.