1. Sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che siano chiaramente riferite alla mobilità approvata e siano sostenute dopo la data di presentazione della domanda:
a) spese di viaggio (ad es. biglietti, carburante, rimborso chilometrico, pedaggi);
b) spese di vitto;
c) spese di alloggio.
Tali spese possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo previsto all’articolo 7 e comunque nei limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti per il personale dipendente della Provincia.
2. Non sono ammissibili altre tipologie di spese né le seguenti spese:
a) spese per assicurazioni;
b) commissioni, tasse e sanzioni per cambio o riprenotazione dei biglietti di viaggio;
c) spese per WiFi e connessione internet;
d) spese per servizi alberghieri extra (minibar, lavanderia…);
e) spese postali, per stampe e fotocopie.