1. I presenti criteri definiscono le modalità di concessione e liquidazione di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, e in conformità ai criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 2019, n. 1063, di seguito denominati criteri di attuazione.
2. I vantaggi economici previsti dai presenti criteri non rappresentano aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.