1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento sul relativo capitolo del bilancio provinciale. In caso di risorse finanziarie insufficienti, le domande sono archiviate.
2. L’ufficio provinciale competente verifica la regolarità formale e la completezza delle domande. In caso di domande incomplete, può chiedere l’integrazione della documentazione mancante. Le domande incomplete che non vengono integrate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta sono archiviate.
3. L’ufficio provinciale competente esegue inoltre una valutazione sostanziale delle domande presentate relativamente agli aspetti tecnici, qualitativi e finanziari.
4. Per la valutazione l’ufficio provinciale competente può sottoporre le domande al Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.