1. Il contributo è liquidato al beneficiario previa presentazione e verifica della documentazione di cui all’articolo 14 da parte dell’ufficio provinciale competente.
2. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dell’iniziativa agevolata non deve essere inferiore al totale delle spese ammesse.
3. È possibile richiedere l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso per ogni anno. In caso di domande pluriennali, l’anticipo deve essere richiesto per ogni anno.
4. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dell’agevolazione.