1. Possono essere ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie per l'adeguato funzionamento degli enti, quali:
a) spese per il personale non finanziato ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche:
1) stipendi, trattamenti di fine rapporto e oneri riflessi;
2) compensi a lavoratori autonomi e oneri riflessi;
3) missioni e rimborsi spese;
4) formazione e aggiornamento. Non sono ammessi a finanziamento corsi ordinari di studio o di formazione professionale;
b) spese amministrative e di gestione delle sedi:
1) cancelleria e materiale di consumo, spese postali, telefono, fax, manutenzione ordinaria delle apparecchiature;
2) locazione, energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi di pulizia, piccoli lavori di manutenzione ordinaria;
3) pubblicità e promozione dell’ente;
4) consulenze contabili e fiscali, assicurazioni;
5) imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) libri, giornali, riviste e media;
c) spese per attività:
1) spese dei docenti e tutor dei corsi di educazione permanente, corredate da un sintetico curriculum relativo alle competenze specifiche;
2) materiale didattico;
3) pubblicità delle iniziative di educazione permanente;
4) spese occasionali per aule didattiche e relative attrezzature.
2. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.
3. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatrici e relatori sono ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale.
4. Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.
5. I programmi di attività devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.