1. Le attività di educazione permanente devono essere programmate, secondo principi didattici e metodologici che tengano in particolare considerazione i percorsi di apprendimento degli adulti, da collaboratori pedagogici idonei e attuate da docenti qualificati, con esperienza nell’ambito della formazione degli adulti e preferibilmente iscritti all’ADEP, che garantiscano un numero minimo di unità didattiche di docenza e di aggiornamento annuo, come stabilito dal regolamento dell’ADEP.
2. Fra le attività finanziabili vi sono anche le attività tese al recupero dei diversi gradi di istruzione scolastica.
3. Visite a cinema, teatri, concerti, mostre d’arte, monumenti, musei, aziende e simili istituzioni, visite guidate in località di rilevanza storico-culturale a scopi formativi sono considerate attività di educazione permanente se accompagnate da un’attività educativa specifica della durata minima di tre ore. In ogni caso possono essere computate fino a un massimo di quattro ore di educazione permanente al giorno. Non vengono considerati i pernottamenti, i tempi di viaggio, le pause ricreative e simili.
4. Nel caso di visite a cinema, teatri e concerti può essere computata la sola durata dell’attività educativa preliminare o successiva alla manifestazione.
5. Per ottenere i finanziamenti i corsi proposti devono avere un minimo di otto partecipanti che abbiano versato la relativa quota di iscrizione e di cui almeno il 70% residenti in provincia di Bolzano.
6. L’unità temporale per le attività di educazione permanente è fissata in un minimo di 45 minuti. Tale unità temporale è la base per il calcolo della durata di ogni attività.
7. Sono riconosciute unità temporali di educazione permanente, valide ai fini del presente articolo, quelle a cui partecipano almeno otto persone.
8. Ai fini del calcolo del monte ore possono essere riconosciute, previa istanza motivata all’ufficio provinciale competente, anche quelle iniziative che per le loro specifiche caratteristiche metodologiche e didattiche devono essere svolte in sottogruppi e pertanto non possono prevedere la partecipazione contemporanea in aula di otto persone.
9. L’ufficio provinciale competente definisce le modalità di calcolo per il riconoscimento delle ore e delle giornate di frequenza secondo il seguente calcolo proporzionale: UD sta a (numero partecipanti diviso 8) come x sta a (numero partecipanti diviso 16). UD corrisponde a unità didattiche dell’iniziativa; 8 è il numero minimo dei partecipanti; 16 corrisponde all’indice fisso.
10. In casi particolari, previa istanza del richiedente che sarà valutata dall’ufficio provinciale competente, possono essere finanziate iniziative di educazione permanente con almeno cinque partecipanti.
11. Gli organizzatori dei corsi di educazione permanente finanziati sono tenuti a compilare i registri di presenza predisposti dall’ufficio provinciale competente.
12. Qualora le attività di educazione permanente vengano attuate in forma di cooperazione, le rispettive agenzie promotrici concorderanno tra loro la quota percentuale del rispettivo monte ore.