1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, sono trasferiti ai Comuni le funzioni e i compiti relativi al finanziamento dei comitati per l’educazione permanente nel territorio di competenza (cosiddetta assegnazione di base per i compiti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche); i fondi a tal fine necessari, assegnati dalla Provincia ai Comuni, e le modalità del finanziamento sono stabiliti nell’ambito dell’accordo annuale sulla finanza locale. Tale accordo prevede fra l’altro che i Comuni partecipino con un finanziamento in misura almeno pari a quello della Provincia.
2. Nell’impiego dei finanziamenti concessi, i comitati per l’educazione permanente sono tenuti a rispettare i criteri di cui al presente articolo, concordati con il Consiglio dei Comuni. I criteri vengono definiti, integrati o modificati dalla Giunta provinciale di comune accordo con il Consiglio dei Comuni.
3. I Comuni sono tenuti a liquidare l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
4. Per l’assegnazione di base trova applicazione quanto segue:
a) l’assegnazione è calcolata moltiplicando una quota pro capite per il numero di abitanti del bacino di utenza del comitato. La quota pro capite viene determinata dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;
b) nel primo anno di costituzione di un comitato per l’educazione permanente, l’assegnazione è calcolata in base al numero dei mesi interi a decorrere dalla costituzione stessa;
c) le risorse assegnate non utilizzate o utilizzate difformemente da quanto stabilito dai criteri di cui al presente articolo possono essere detratte dai Comuni dalle assegnazioni degli anni successivi. Ciò avverrà anche sulla base di un parere formulato dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e trasmesso alla Ripartizione provinciale Enti locali;
d) un comitato per l’educazione permanente che per due anni di seguito non svolga alcuna attività è considerato inesistente.
5. Le domande per l’assegnazione di base ai comitati per l’educazione permanente vanno compilate secondo l’apposito modello predisposto dal competente ufficio provinciale per l’educazione permanente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del comitato. Le domande devono essere presentate al Comune competente, insieme alla documentazione di cui all’articolo 13, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di comitati di nuova costituzione, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
6. I comitati per l’educazione permanente devono trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati al competente ufficio provinciale per l’educazione permanente. Quest’ultimo, in caso di manchevolezze riscontrate sulla base della documentazione pervenuta, potrà contattare i comitati per l’educazione permanente e i Comuni al fine di individuare congiuntamente una possibile soluzione.
7. L’assegnazione di base può essere concessa per i compiti di cui all’articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, con riferimento a qualsiasi forma organizzata di apprendimento che non faccia parte di percorsi regolari di istruzione scolastica o universitaria. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della citata legge tali compiti possono riguardare anche l’ambito delle attività culturali.
8. Non sono finanziabili:
a) tutte le attività di cui all’articolo 6 dei presenti criteri;
b) i compiti rientranti tra le attività istituzionali di associazioni o associazioni di categoria (quali cori, bande musicali, gruppi teatrali, biblioteche, associazioni sportive e simili).
9. Gite e viaggi di carattere formativo o culturale e attività analoghe sono finanziabili solo qualora sia preponderante l’aspetto educativo e siano previste forme organizzate di apprendimento; saranno riconosciute ammissibili solo le spese direttamente connesse alle forme organizzate di apprendimento, quali biglietti di entrata ai musei, visite guidate e simili.