1. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono iniziative volte a promuovere la cultura italiana sul territorio con lo scopo di creare sinergie tra i vari operatori coinvolti nel settore culturale e dell’educazione permanente. I progetti si prefiggono obiettivi chiari, sono delimitati nel tempo ed hanno una data di inizio e di completamento; possono avere durata pluriennale ed essere pertanto articolati in attività suddivise annualmente. Richiedono solitamente un elevato impegno in termini di risorse umane ed economiche ed integrano e completano l’attività istituzionale finanziata con l’assegnazione di base. Il comitato per l’educazione permanente deve risultare chiaramente come capofila del progetto.
2. I progetti dei comitati per l’educazione permanente sono valutati dall’Amministrazione provinciale unicamente sulla base dei seguenti criteri qualitativi:
a) requisiti di accesso:
1) il progetto riguarda misure specifiche per la realtà locale;
2) il progetto è innovativo;
3) il progetto prevede misure di educazione permanente e culturali complesse, fra l’altro, in termini di tempo e di risorse;
4) il progetto prevede in particolare il sostegno e la creazione di un network fra soggetti operanti nel settore educazione permanente e della cultura;
b) criteri di valutazione:
1) qualità dell’esposizione;
2) accuratezza dell’analisi del fabbisogno formativo della popolazione;
3) esplicitazione dei risultati attesi;
4) pertinenza ed efficacia attesa delle azioni proposte;
5) sostenibilità e utilizzo delle risorse.
3. Per essere ammessi a contributo i progetti devono soddisfare tutti i requisiti di cui al comma 2, lettera a).
4. Per l’ideazione, l’elaborazione e lo sviluppo dei progetti ai comitati per l’educazione permanente possono essere concessi contributi per il finanziamento dell’attività e della gestione ai sensi dell’articolo 24.
5. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa. Una parte dei costi per lo svolgimento dei progetti può essere coperta con l’assegnazione di base di cui all’articolo 38; in ogni caso il finanziamento dei progetti non può superare il 90% della spesa ammessa.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina applicabile ai contributi straordinari, salve le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1.