1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente:
a) devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) devono essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;
c) devono essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio provinciale competente su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario del vantaggio economico;
d) devono essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;
e) in caso di contributi ordinari e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione; resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;
f) in caso di investimenti strutturali e di progetti, possono riguardare anche obbligazioni assunte dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.