1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
b) interessi di mora e sanzioni;
c) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;
d) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
e) acquisto di beni destinati alla rivendita;
f) offerte ed altri contributi di solidarietà;
g) spese per premi, regali, omaggi, rinfreschi, decorazioni di ogni tipo;
h) spese di rappresentanza, anche a favore di soci o dipendenti dell’ente richiedente;
i) spese di viaggio o per gite e altre attività di carattere ricreativo;
j) trasporti per visite guidate;
k) compensi a componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati, ovvero a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a candidati ufficiali agli stessi;
l) spese per attività e manifestazioni su tematiche riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;
m) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.