1. Possono essere assegnati finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di strutture, nonché per l’acquisto di arredi e di attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività di educazione permanente ad enti che svolgano tale attività in modo esclusivo o prevalente.
2. Le spese di acquisto e di costruzione di immobili sono ammesse solamente qualora si tratti di agenzie di educazione permanente di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
3. I contributi per investimenti destinati a interventi strutturali sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
a) ultimazione di interventi che prevedono diverse e autonome fasi di sviluppo o interventi urgenti;
b) lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
c) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.
4. I provvedimenti di concessione di contributi relativi all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione delle strutture indicano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti, nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente.
5. Il richiedente il contributo per beni immobili deve garantire che la struttura finanziata sia utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di educazione permanente. Ciò avviene, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
6. Per quanto riguarda gli investimenti di minore entità (attrezzature, arredi, ecc.) viene posto un vincolo per l’utilizzo dei beni finanziati in un rapporto adeguato al finanziamento ricevuto.
7. I programmi di acquisti e lavori devono, nel limite del possibile, essere realizzati interamente.