(1) Il comma 2 dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“2. Le scale di cui al comma 1 e all’articolo 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto a un’altezza compresa tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un’altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.“