(1) Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall’organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere vincolante della Ripartizione provinciale Politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali o da una persona da questi delegata.”