(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. In caso di subentro di nuovo medico per dimissioni o cessata attività del predecessore, l’accessibilità dello studio medico dovrà essere garantita entro tre anni dalla data d’inizio attività del medico subentrante. La deroga temporanea deve essere approvata dal Servizio competente in materia.”