(1) Il comma 2 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“2. Per assicurare un collegamento agevole fra i percorsi veicolari, le aree di parcheggio, le attrezzature e i servizi posti all’esterno dell’edificio e l’accesso principale o un accesso equivalente in caso di strutture di cui agli articoli 12 e 13, sempreché la distanza non superi i 100 m, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.”