(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:
“1. Gli edifici pubblici, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità, in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni. Ogni edificio pubblico con due o più livelli deve essere dotato di ascensore a meno che ciascun livello non sia destinato a uso indipendente e a tutti i livelli sia garantita l’accessibilità ai sensi dell’art. 3.
2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere per le persone disabili un servizio igienico di cui all’articolo 44, dotato di accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l’opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico per persone disabili se, per accedervi, l’utente deve percorrere una distanza non superiore a 60 m orizzontali.”