(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:
“1. Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:“
(2)Nel testo in lingua tedesca la lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:
b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohneinheiten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben“. 2)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.