(1) I commi 6 e 7 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:
“6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata minima di 25 cm.
7. Le rampe di scale di cui al comma 1 che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.“
(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma 8:
“8. Le scale di cui al comma 1, con un numero di alzate superiore a quattordici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta.”