(1) Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, nei casi di dimostrata impossibilità tecnica, l’otto per cento. In caso di adeguamento, sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento. Se il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse, per un dislivello massimo di 15 cm, brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento.”
(2) Nel testo in lingua italiana la lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita:
“a) 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e residenziali sociali;”
(3) Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto a un’altezza compresa tra 0,95 m e 1,05 m, misurata dall’asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato, dove possibile, per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.”