(1) I rimborsi aggiuntivi previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), per i consiglieri/le consigliere provinciali che ricoprono la carica di presidente di commissione legislativa, presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti, presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente entrano in vigore a partire dall’inizio della XVI legislatura.