(1) La Provincia assicura l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.
(2) I dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, alla sezione “Trasparenza”, e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché alla Commissione per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche.
(3) Il presidente della Provincia, sentito il presidente del Consiglio provinciale, stabilisce con proprio decreto le modalità e i tempi del conferimento e della pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione del sistema informativo, tenendo conto anche di quanto stabilito dalle autorità indicate al comma 2.