(1) È abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche.
(2) Con l’entrata in vigore della presente legge esaurisce i suoi effetti il “Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza”, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 1967, n. 2/163, e successive modifiche.