(1) Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti o fatti connessi all’adempimento del loro mandato in qualità di consiglieri provinciali e all’esercizio delle relative funzioni, se sono stati/e assolti/e con sentenza passata in giudicato, prosciolti/e in istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti.
(1/bis) Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto speciale. 5)
(2) Limitatamente alle richieste dei difensori o periti, il presidente del Consiglio provinciale può concedere degli anticipi sui costi di cui ai commi 1 e 1/bis, previo impegno scritto del/della consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel caso non venga assolto/a con sentenza passata in giudicato, prosciolto/a in istruttoria o risulti comunque soccombente. 6)
(3) Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali è di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l’eventuale domiciliatario. Il/La presidente del Consiglio può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessità o rilevanza o attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all’oggetto della perizia.