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i) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 51)
Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 8  (Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali)

(1)  Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti o fatti connessi all’adempimento del loro mandato in qualità di consiglieri provinciali e all’esercizio delle relative funzioni, se sono stati/e assolti/e con sentenza passata in giudicato, prosciolti/e in istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti.

(1/bis)  Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto speciale. 5)

(2)  Limitatamente alle richieste dei difensori o periti, il presidente del Consiglio provinciale può concedere degli anticipi sui costi di cui ai  commi  1  e 1/bis, previo impegno scritto del/della consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel caso non venga assolto/a con sentenza passata in giudicato, prosciolto/a in istruttoria o risulti comunque soccombente. 6)

(3)  Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali è di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l’eventuale domiciliatario. Il/La presidente del Consiglio può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessità o rilevanza o attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all’oggetto della perizia.

5)
L'art. 8, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 41, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8. Vedi anche l'art. 41, comma 3, della L.P. 24. settembre 2019, n. 8.
6)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 41, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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