(1) Per i viaggi di servizio effettuati nell’esercizio delle loro funzioni dai/dalle componenti della Giunta, dal/dalla presidente del Consiglio, nonché dai/dalle componenti dell’ufficio di presidenza del Consigliodebitamente incaricati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige trova applicazione la disciplina di missione vigente per i/le dipendenti provinciali.
(2) In caso di viaggi di servizio effettuati fuori del territorio della Regione dai/dalle componenti della Giunta provinciale e dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vicepresidente del Consiglio provinciale nonché dai/dalle componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio, agli stessi/alle stesse spettano:
(3) Le spese indicate al comma 1 vengono rimborsate dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile.