(1) La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio provinciale. I risparmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), coprono le maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h), e i), tramite le assegnazioni di mezzi finanziari dal bilancio provinciale al Consiglio provinciale (capitolo di entrata del Consiglio provinciale 2.101.0030).