(1) Per i consiglieri e le consigliere provinciali la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, dell’ufficio di presidenza, del collegio dei/delle capogruppo, delle commissioni legislative e di tutte le altre commissioni comunque denominate, previste o costituite presso il Consiglio e la Giunta provinciale e di cui risultano essere componenti, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.
(2) Ai consiglieri e alle consigliere che non risiedono o non hanno la loro dimora abituale nel Comune ove si svolge la rispettiva seduta spetta un rimborso per le spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale a quello in cui si svolge la seduta.
(3) Il rimborso è commisurato unicamente al costo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati ovvero al costo chilometrico per l’uso dell’automezzo privato. È riconosciuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’uso dell’autostrada nonché per il parcheggio dell’automezzo.
(4) Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui la seduta dell’organo collegiale non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale o per altro motivo non prevedibile e il/la consigliere/a si sia comunque recato/a al luogo della seduta.
(5) I limiti del rimborso spese e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell’ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo.