(1) Nel registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte le persone che ne fanno domanda e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
(2) Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.
(3) La Giunta provinciale stabilisce:
(4) La Ripartizione provinciale Salute è responsabile per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro. xxxii)