(1) I posti di direttrice/direttore generale, direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/ direttore amministrativo da un lato e quelli di direttrice/direttore di comprensorio sanitario dall’altro costituiscono due categorie a se stanti e sono riservati a persone appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all’intero territorio provinciale.
(2) Al fine di garantire una situazione di equilibrio tra i generi, alle nomine effettuate ai sensi della presente legge si applica quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.