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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

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Art. 11 (Rapporto di lavoro dei componenti  della direzione aziendale)

(1)  Il rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è esclusivo. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, le cui clausole sono fissate dalla Giunta provinciale in osservanza delle disposizioni sul lavoro autonomo del codice civile, libro V, titolo III, e tenuto conto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva per le rispettive posizioni apicali.

(2)  Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici, esse sono collocate in aspettativa senza assegni e con il diritto al mantenimento del posto di lavoro secondo la vigente normativa. L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico dei dipendenti interessati, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; esse richiedono il rimborso di tutti gli oneri da esse complessivamente sostenuti all'Azienda Sanitaria, la quale procede al recupero delle quote a carico dei dipendenti interessati.

(3)  Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è definito in un’ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto sia del trattamento economico della direttrice/del direttore generale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

(4)  Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo non può essere superiore al 90 per cento del compenso base attribuito alla direttrice/al direttore generale. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può superare il 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati dalla Giunta provinciale alla direttrice/al direttore generale e da quest’ultima/ultimo alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario, alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale e alla direttrice amministrativa/al direttore amministrativo al momento della rispettiva nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

(5)  Ai componenti della direzione aziendale spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria.

(6)  Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale  24 mesi dopo la nomina,  la Provincia può applicare i criteri e sistemi di valutazione concordati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo scopo di assicurare omogeneità nella valutazione delle direttrici e dei direttori generali. Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. xx)

(7)  La Giunta provinciale, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiara la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolve il contratto di lavoro, in caso di gravi e comprovati motivi, di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo, nonché in caso di valutazione negativa dello svolgimento dell’incarico dirigenziale. xxi)

(8)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

(9)  Per ciascuno degli altri componenti della direzione aziendale la direttrice/il direttore generale, d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova/del nuovo titolare. L’Azienda sanitaria determina l’indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

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