(1) Per la nomina del consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui agli articoli 8 e 10, la direttrice generale/il direttore generale dell’Azienda Sanitaria, ovvero la Giunta Provinciale per la nomina della direttrice generale/del direttore generale, attingono sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.
(2) Per la nomina dei dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale attinge sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire. xix)