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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

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Art. 10 (Direttrice sanitaria/Direttore sanitario,  direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo e direttrici/direttori dei comprensori sanitari)

(1)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario svolge le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo ed igienico-sanitario, in collaborazione con la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;
  2. dirige il personale nelle materie di sua competenza;
  3. coordina gli interventi di promozione della salute nonché quelli di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie;
  4. sovrintende all’attuazione delle misure in ambito clinico;
  5. garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

(2)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori sanitari dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(3)  La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi sanitari attribuiti alla sua competenza in collaborazione con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;
  2. dirige, nelle materie di sua competenza, in particolare il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione, nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe;
  3. garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

(4)  Ferme restando le competenze della direttrice sanitaria/del direttore sanitario in materia di assistenza territoriale, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale svolge inoltre la funzione di promozione, coordinamento, verifica e controllo delle attività di integrazione socio-sanitaria. L’integrazione socio-sanitaria è finalizzata a garantire un’assistenza completa alla persona e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. A tal fine la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale promuove l’utilizzo di modelli organizzativi che favoriscono l’integrazione socio-sanitaria, il riconoscimento reciproco delle peculiarità professionali delle figure coinvolte, la condivisione di responsabilità sui percorsi assistenziali nonché la possibilità di cooperazione tra istituzioni diverse.

(5)  La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/ coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(6)  La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi amministrativi dell’Azienda Sanitaria;
  2. dirige il personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nelle materie di sua competenza;
  3. sovrintende e coordina le attività tecnico-amministrative dell’Azienda Sanitaria;
  4. dirige i progetti di rilevanza aziendale riguardanti l’informatica.

(7)  La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo esercita inoltre potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori amministrativi eventualmente previsti nei comprensori sanitari nonché nei confronti delle dirigenti e dei dirigenti amministrativi dei presidi ospedalieri. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(8)  Presso la Ripartizione provinciale Salute sono istituiti gli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria. Le persone iscritte negli elenchi provinciali devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. xv)

(9)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8.

(10)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. i presupposti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8;
  2. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;
  3. i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 11, commi 4 e 8. xvi)

(11)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale, che ne ha la responsabilità, nella direzione dell’Azienda Sanitaria. Essi assumono la diretta responsabilità delle funzioni di loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direttrice/del direttore generale.

(12)  Nel rispetto del principio di sussidiarietà e in base alle risorse assegnate con gli atti di programmazione annuale e agli obiettivi definiti con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

  1. valorizzazione e rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale;
  2. coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio sanitario con i servizi del settore sociale, al fine dell’integrazione socio-sanitaria;
  3. rilevazione e valutazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del soddisfacimento del fabbisogno rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a livello aziendale, compresa la garanzia dell’accesso ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio sanitario, nonché del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;
  4. attuazione delle strategie e delle disposizioni della direzione aziendale necessarie a garantire un’efficiente ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie nel comprensorio sanitario nonché la continuità assistenziale;
  5. svolgimento dei compiti previsti nell’atto aziendale o eventualmente assegnati dalla direzione aziendale;
  6. assegnazione delle dotazioni di bilancio ai reparti e servizi dei comprensori sanitari nell'ambito delle programmazioni aziendali e condizioni generali;
  7. promozione di innovazioni e sviluppi nei settori collaboratori, apparecchiature, infrastrutture, limitatamente al rispettivo ambito di competenza e in conformità con i piani aziendali strategici e di attuazione.

(13)  Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 12, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari si avvalgono delle strutture e servizi aziendali all’uopo preposti.

(14)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono direttamente alla direttrice/al direttore generale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione dei servizi sanitari, del coordinamento dei servizi dell’assistenza territoriale con l’Unità organizzativa per il governo clinico in relazione ai servizi dell’assistenza ospedaliera, nonché dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 12, in relazione alle risorse assegnate. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre l’obbligo di coadiuvare la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nonché la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo nello svolgimento delle loro specifiche funzioni. Nelle loro funzioni di organizzazione e gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari esercitano potere d’indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario, della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore nonché della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto nel loro comprensorio sanitario.

(15)  Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario. xvii)

(16)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15.

(17)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. i presupposti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15;
  2. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;
  3. i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, salvo quanto previsto dai commi 22 e 23 e dall’Art. 7, comma 6.

(18)  Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/direttore di comprensorio sanitario sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.

(19)  Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari è determinato tenendo conto sia del trattamento economico dei componenti della direzione aziendale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

(20)  Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla complessità dei servizi sanitari. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può essere superiore al 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari dalla direttrice/dal direttore generale al momento della loro nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente. xviii)

(21)  Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria.

(22)  Nella valutazione dell’attività delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza.

(23)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

(24)  Per ciascuna direttrice/ciascun direttore di comprensorio sanitario la direttrice/il direttore generale, d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto, che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova direttrice/del nuovo direttore. L’Azienda Sanitaria determina l’indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

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