(1) Il Collegio per il governo clinico:
(2) Il Collegio per il governo clinico è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direzione aziendale, ed è presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o da una persona da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico è membro del Collegio per il governo clinico.
(3) L’atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per il governo clinico in modo da garantire la partecipazione delle figure professionali sanitarie e tecniche presenti nell’Azienda Sanitaria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore, con una rappresentanza equilibrata delle discipline e dei comprensori sanitari; nell’atto aziendale sono inoltre disciplinati l’organizzazione e i criteri di funzionamento del Collegio per il governo clinico, nonché i rapporti del Collegio con gli altri organi ed organismi dell’Azienda Sanitaria. Ai componenti del Collegio per il governo clinico non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.