(1) Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori legali iscritti nel registro di cui all’articolo 15/bis. La composizione del Collegio sindacale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato. xxiv)
(2) I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre anni e scadono all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l’incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L’indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quella degli altri membri del Collegio. Nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale. xxv)
(3) La prima seduta del Collegio sindacale è convocata dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria per l’elezione del/ della presidente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti. xxvi)
(4) Il Collegio sindacale si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell’Azienda Sanitaria. I componenti del Collegio sindacale, anche individualmente, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, possono chiedere informazioni alla direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo. xxvii)
(5) Il Collegio sindacale svolge le seguenti funzioni: xxviii)
- vigila sull’osservanza delle leggi;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni;
- esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione; xxix)
- verifica l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell’Azienda Sanitaria;
- esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione; xxx)
- verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;
- controlla gli accordi aziendali nell’ambito del personale.
(6) Il Collegio sindacale redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Ripartizione provinciale Salute, trasmettendoli mensilmente alla Ripartizione stessa, e adempie all’obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo. Il Collegio sindacale riferisce almeno trimestralmente alla Ripartizione provinciale Salute sui risultati dei riscontri eseguiti e sull’andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in cui vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Inoltre trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda Sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali. xxxi)