1. L’alloggio per il personale può essere occupato fino alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), o al trasferimento dell’assegnatario ad altra sede.
2. Hanno diritto a occupare l’alloggio insieme all’assegnatario le seguenti persone, purché da questi indicate nella domanda:
a) i componenti del nucleo familiare considerato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;
b) in ogni caso, i figli.