1. Hanno diritto all’assegnazione di un alloggio per il personale le persone che soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a) appartengono al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria o del Comparto Ministeri, in servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano;
b) sono titolari di un reddito familiare che non superi la seconda fascia ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;
c) non sono proprietarie o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal proprio posto di lavoro, né hanno ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio.
2. Se per l’anno precedente alla presentazione della domanda non si possono dimostrare redditi familiari, la capacità economica è determinata applicando i seguenti parametri:
a) per la persona richiedente e i suoi familiari che, al momento della presentazione della domanda, esercitano un’attività di lavoro dipendente, si considera il reddito risultante dall’applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, dalla busta paga;
b) per i familiari della persona richiedente che, al momento della presentazione della domanda, esercitano un’attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall’applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.