1. L’esame delle domande avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 sono provvisoriamente inserite in un elenco progressivo gestito dall’IPES, formato secondo i seguenti criteri di precedenza:
a) numero dei componenti del nucleo familiare considerato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;
b) minor reddito familiare complessivo;
c) in caso di parità, si procede a sorteggio pubblico.
3. L’elenco di cui al comma 2 e tutte le domande rigettate sono sottoposti al Presidente dell’IPES, che dispone l’inserimento dei richiedenti nell’elenco definitivo o l’esclusione dallo stesso.
4. L’elenco definitivo degli aventi diritto è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio dell’IPES.
5. Contro i decreti del Presidente dell’IPES è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.