1. Le seguenti circostanze determinano la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e la conseguente cancellazione dall’elenco definitivo di cui all’articolo 4:
a) la mancata accettazione entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2;
b) l’inadempimento degli obblighi connessi all’assegnazione o alla consegna dell’alloggio.
2. Chi decade dall’assegnazione dell’alloggio per mancata accettazione dello stesso può ripresentare la domanda decorsi 3 anni dalla data del decreto di decadenza.