1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l’ammissione delle persone di cui all’articolo 2, comma 1, nelle case-albergo per lavoratori, di seguito denominate alloggi per il personale.
2. Per l’assegnazione e il rilascio degli alloggi per il personale si applica la procedura semplificata di cui ai presenti criteri.