(1) Il Consiglio, su proposta del dirigente o della dirigente, apporta, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall’articolo 5, le necessarie variazioni al bilancio in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.
(2) Le seguenti variazioni di bilancio sono disposte con decreto del dirigente o della dirigente, e portate a conoscenza del Consiglio nella successiva seduta:
(3) Sono vietati gli storni di fondi tra i residui, nonché tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.
(4) Entro 15 giorni dalla deliberazione il dirigente o la dirigente trasmette alla competente Intendenza scolastica i provvedimenti concernenti le variazioni di bilancio.3)