(1) Il bilancio di previsione è predisposto dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica, di seguito denominati il dirigente o la dirigente, di concerto con il responsabile amministrativo o con la responsabile amministrativa. Detto documento, accompagnato da apposita relazione, è trasmesso al Consiglio d’istituto, di seguito denominato Consiglio. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
(2) Nella relazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in armonia con le previsioni del piano dell’offerta formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione finanziaria in corso alla data di presentazione del bilancio di previsione al Consiglio.
(3) Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale dell’istituzione scolastica, per i singoli progetti da realizzare, per iniziative didattiche varie, per l’assistenza scolastica prevista dalla normativa provinciale e per le spese di investimento. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, l’ammontare complessivo delle entrate.
(4) Per ogni progetto compreso nel bilancio di previsione è predisposta dal relativo responsabile o dalla responsabile, di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, una scheda illustrativa finanziaria, allegata al bilancio di previsione stesso, nella quale sono indicati l’arco temporale nel quale il progetto deve essere realizzato, i beni ed i servizi da acquistare e l’entità della spesa.
(5) Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell’anno finanziario, il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto mediante il riporto nell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo annuale.
(6) Il bilancio di previsione è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro 15 giorni dalla deliberazione da parte del Consiglio per l’intero anno finanziario di riferimento e pubblicato, ove possibile, nell’apposito sito web dell’istituzione. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione è inviato, insieme al parere di regolarità contabile espresso da parte del nucleo di controllo ai sensi dell’articolo 57, comma 2, alla competente Intendenza scolastica per l’approvazione.
(7) L’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica approva il bilancio di previsione ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano.
(8) L’approvazione del bilancio di previsione comporta l’autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese ivi previste.2)