Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) L'agevolazione può assumere le seguenti forme:
(2) Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1, lettera b), il tasso d'interesse applicato in funzione del tasso di mercato viene calcolato in modo da garantire la corresponsione al beneficiario dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante che non può superare l'intensità di aiuto prevista dal presente regolamento per le singole iniziative e tipologie di spesa.
(3) È possibile concedere un anticipo sulla agevolazione, in base a richiesta motivata del richiedente, nella misura massima del 40 percento sulla agevolazione ammessa, dietro presentazione di fideiussione bancaria o garanzia assicurativa eventualmente assistita da una garanzia prestata da un consorzio di garanzia fidi.2)
L'art. 5, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.