Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti iniziative sono da considerarsi ammissibili ad agevolazione ai fini del presente regolamento:
(2) Sono ammissibili ad agevolazione le attività avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.
(3) In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con la data di stipula dello stesso.
(4) Non sono ammesse le spese relative all'ordinaria gestione dell'impresa, ente o istituto salvo quanto specificamente previsto nei successivi articoli.
(5) Le spese ammissibili si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di spese notarili qualora siano detraibili da parte del beneficiario.
La lettera a) dell'art. 7, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.