Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le agevolazioni sono concesse in osservanza della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), approvata dalla Commissione il 22 novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.
(2) Le agevolazioni destinate alla consulenza generale di cui all'articolo 13 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento n. 70/2001, come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25.02.2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.
(3) Le agevolazioni destinate alla formazione di cui all'articolo 12 sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (regolamento n. 68/2001), come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25.02.2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.