(1) Qualora il bilancio non sia stato deliberato dal Consiglio prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente o la dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e nel limite di un dodicesimo per ciascun mese della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo e generale ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di suddivisione o di pagamento frazionato in dodicesimi.
(2) Qualora il bilancio non sia stato deliberato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione entro i successivi dieci giorni all’Intendente scolastico o all’Intendente scolastica competente, che nomina un commissario o una commissaria ad acta per provvedere al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina e non oltre il 30 aprile dell’esercizio finanziario di riferimento.5)