(1) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato può disporre il completo o parziale esonero dall’esame finale del candidato/della candidata che sia in possesso di un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato. In caso di esonero completo gli attestati vengono equiparati.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione di percorsi formativi.