(1) Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori, anche a mezzo di proprio assistente o collaboratore, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica ed il numero di operai, nonché le ore complessive prestate dagli stessi, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Il giornale dei lavori deve essere tenuto aggiornato in ogni sua parte e le scritturazioni devono essere eseguite entro il giorno successivo. In caso di ripetuta inosservanza il direttore dei lavori è sollevato dall'incarico.
(2) Inoltre sul giornale si riportano le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi, si inseriscono, in ottemperanza alle istruzioni ricevute, osservazioni meteorologiche ed idrometriche, indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle particolarità che possono risultare utili.
(3) Nel giornale si devono inoltre annotare gli estremi degli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del progetto, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, gli estremi degli atti di concordamento di nuovi prezzi.
(4) Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.