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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 850 del 23.05.2011
Approvazione dell'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano, coltivatori diretti Sudtirolesi e il Consorzio die comuni dell'Alto Adige per la semplificazione del trasproto die propri rifiuti

Allegato

„Accordo di programma per la semplificazione del trasporto dei propri rifiuti  tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Unione agricoltori e coltivatori diretti Sudtirolesi la Federazione provinciale Coldiretti  Bolzano e il Consorzio dei Comuni

Premesse
 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) fondandosi sul principio della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, introduce una serie di strumenti negoziali nel settore della gestione dei rifiuti diretta a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria.

 

in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito agli strumenti degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni dell'articolo 206 e del D.Lgs. n. 152/2006, sono finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed, infine, alla semplificazione nella gestione dei rifiuti.

 

Anche la legge provinciale del 26 maggio 2006, n. 4 (Gestione dei rifiuti e tutela del suolo) prevede all'art. 31 la possibilità di stipula di accordi di programma con enti, imprese o associazioni finalizzati alla riduzione dei rifiuti al miglioramento del loro recupero, all'ottimizzazione dei flussi di rifiuti nonché alla semplificazione amministrativa.

 

L'art 26 della direttiva  2008/98/CE stabilisce che l'autorità competente tenga un registro solo per gli enti e le imprese che provvedono alla raccolta e trasporto dei rifiuti a titolo professionale, quindi il presente accordo non è in contrasto con la normativa comunitaria.

 

L'art. 212 comma 8 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, dispone che i produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti nonché i produttori di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo gestori ambientali.

 

Constatato che ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2008/98/CE  solo gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale sono obbligati a tenere un registro cronologico.

 

L'art. 39 comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, stabilisce che fino al 31 dicembre 2011 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi a un centro di raccolta pubblico o ad un circuito organizzato di raccolta quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

 

Si è ulteriormente valutata l'opportunità, unitamente alle Associazioni di categoria loro aderenti di definire attraverso il presente Accordo, un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, affinché:

I rifiuti siano inviati a uno smaltimento controllato;

Siano semplificati gli adempimenti amministrativi a carico delle suddette imprese

Sia ridotta fino ad essere azzerata la quantità di rifiuti che possono sfuggire alla corretta gestione

Sia migliorata l'efficacia dei controlli.

 

Tutto ciò considerato

 

Le parti firmatarie del presente accordo, sopra denominate, convengono quanto segue:

 

Articolo 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente accordo di programma le parti intendono in particolare:

Istituire e mantenere un sistema di gestione dei rifiuti che ai sensi del DLgs 152/2006 e ai sensi della L.P. 4/2006, che porti alla corresponsabilizzazione di tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti e dia a tutte uno stimolo alla collaborazione in particolare per garantire la sicurezza nella raccolta e un corretto smaltimento.

Semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese coinvolte, dove tuttavia deve essere garantita l'efficienza dei controlli.

 

Articolo 2

IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE IMPRESE

1. Le Associazioni di categoria firmatarie, in rappresentanza delle imprese loro aderenti svolgenti le attività sopra elencate, si impegnano a:

a)   sensibilizzare i propri associati alla corretta gestione dei rifiuti, diffondendo il presente Accordo e illustrando il significato e le ricadute tecniche e giuridiche presso tutti gli operatori economici interessati e coinvolti nella sua attuazione

b)   fornire ai propri associati le informazioni e le istruzioni specifiche necessarie per la corretta gestione dei rifiuti come previsto dal presente Accordo e da eventuali direttive tecniche condivise che ne conseguiranno

c)   consegnare alle imprese di nuova creazione, all'atto dell'inizio attività informazioni esplicative delle norme e del sistema di gestione descritto dal presente accordo

2. I soggetti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano ad osservarne in modo integrale i principi e le modalità operative. Le imprese si impegnano a trasportare correttamente i rifiuti nel rispetto della relativa normativa vigente.
 

Articolo 3

ESENZIONE DALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

1. Gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché i rifiuti assimilati agli urbani sono esonerate dalla iscrizione presso l'albo nazionale gestori ambientali.
2. Inoltre sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi a un centro di raccolta pubblico o ad un circuito organizzato di raccolta quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e comunque 100 chilogrammi o 100 litri l'anno fino a quando per gli imprenditori agricoli non vige l'obbligo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
 

Articolo 4

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE dei RIFUTI

1. Il trasporto dei rifiuti deve in generale sempre essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, tranne nei seguenti casi:

-trasporto dei propri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai centri pubblici di trattamento (art. 19 comma 3 lettera a) lp n. 4/2006)

-trasporto dei propri rifiuti non pericolosi quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e comunque 100 chilogrammi o 100 litri l'anno (art. 193 comma 5 D. Lgs. n. 152/2006).

 

Articolo 5

REGISTRO dEI RIFUTI

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 3 sostituiscono il registro dei rifiuti di cui all'art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'art. 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti o delle schede SISTRI.
 

Art. 6

Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 3 sono esonerati dalla dichiarazione annuale dei rifiuti.
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