Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nel brogliaccio, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità in ordine cronologico, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.
(2) Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera occorre riportare sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale.
(3) Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 102 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
(4) L'appaltatore ed il direttore dei lavori sottoscrivono le proprie iscrizioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 102, comma 5.