Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore dei lavori, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, compila e sottoscrive la contabilità finale, nella quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e provvede, dopo averlo fatto firmare dall'appaltatore secondo l'articolo 108, a trasmetterlo al responsabile del progetto.63)
(2) Il direttore dei lavori accompagna la contabilità finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 36 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.